NEGOZIAZIONE ASSISTITA ASSISTITA

Altro strumento che è stato introdotto recentemente per cercare di disincentivare il ricorso all'autorità giudiziaria è quella della negoziazione assistita previsto dal Il decreto legge 132/2014, convertito nella Legge 162/2014 con tale procedimento anche senza l'ausilio di un mediatore di un organismo di mediazione, gli avvocati, che provvederanno peraltro anche alla autentica delle firme, cercheranno di trovare un accordo che, se raggiunto avrà la stessa forza ed efficacia di una sentenza risultando quindi anche titolo esecutivo. Questo è un altro strumento particolarmente usato da questo studio per cercare di risolvere le problematiche evidenziate dal cliente.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA ASSISTITA VISTA DA VICINO

Il decreto legge 132/2014, convertito nella Legge 162/2014 ha introdotto l'obbligo di tentare una negoziazione (assistita) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento - a qualsiasi titolo- di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

Vediamo come si svolge, nella pratica, la negoziazione assistita.

Prima di iniziare la causa, questo Studio scriverà alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

L'invito dovrà essere firmato anche dal cliente- e la sua firma sarà autenticata dall'Avv. Di Giovanni - e dovrà specificare l'oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio.

A questo invito la controparte potrà reagire in tre modi:

In quest'ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una “convenzione di negoziazione assistita”, vale a dire un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia.

Tale termine non deve essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti.

Se si raggiunge un accordo esso diventerà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita la parte potrà iniziare l'azione giudiziale.

Come già detto l'obbligo di negoziazione assistita vige prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento -a qualsiasi titolo- di somme inferiori a 50.000 euro nonchè per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

Data la regola generale, la legge prevede una serie di importanti eccezioni.

La negoziazione assistita NON è infatti obbligatoria nei seguenti casi:

Il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita è causa di improcedibilità della domanda posta in giudizio.

L'improcedibilità deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.

Quando, d'ufficio o su istanza della controparte convenuta in giudizio, il giudice verifica che la negoziazione non è stata esperita, assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito.

Nel caso invece il giudice rilevi che la negoziazione assistita è stata iniziata ma non conclusa, poiché non è ancora scaduto il termine individuato nella convenzione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.

RAPPORTI CON LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Link Mediazione

La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010., che resta per le cause per le quali è già prevista. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia connessa ad altra domanda per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, ad esempio l'accertamento di un diritto e il pagamento di una somma di denaro in ragione di tale accertamento, occorrerà seguire la sola procedura di mediazione obbligatoria.

Laddove ci fosse poi la stipula di una convenzione e il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti si risparmierebbero i costi del giudizio, sia in termini di spese vive (contributo unificato) che di proprie spese legali, che di esposizione alla condanna al pagamento delle spese legali altrui. Inoltre, si definirebbe subito una controversia i cui tempi giudiziali non sono mai preventivabili, anzi, sono tendenzialmente molto lunghi se si considera anche la possibilità dell'appello.

Ma non c'era certo bisogno del decreto legge sulla negoziazione assistita per “scoprire” che ottenere soddisfazione del proprio credito stragiudizialmente è preferibile ad avviare un giudizio civile. Ciò che invece potrebbe produrre concreti vantaggi sarebbe l'effetto deterrente di una effettiva condanna alle spese della parte soccombente, che induca la controparte che intende resistere al giudizio a soli fini dilatori a negoziare per evitare conseguenze economiche penalizzanti.

Se siete interessati a questa attività chiamate lo studio (+39 055.461690) o mandate una mail (studiolegaledigiovanni@interfree.it) illustrando esattamente le vostre necessità al fine di fissare un appuntamento online (via telefono e videoconferenza a mezzo Skype) personalmente con l’Avv. Di Giovann