RECENTISSIME

Cass. civ., Sez. III, 24/01/2024, n. 2376

In materia di responsabilità del custode, la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 21/03/2023, n. 8058 (rv. 667306-01)

CONTRATTI IN GENERE - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - Liceita' - Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Accordo tra committente e professionista - Responsabilità del professionista e suo inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento

Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2017)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/01/2024, n. 2375

Anche per il danno da somministrazione di un farmaco senza adeguati controlli sulle potenzialità di produrre effetti collaterali dannosi per la salute, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si è rivolto il paziente, occorrendo, in particolare, accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/01/2024, n. 2365

In tema di spese giudiziali, poiché la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014  deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle, la liquidazione unica forfettaria ed onnicomprensiva per il triplice grado del giudizio di merito e quello di legittimità risulta contraria al diritto.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/10/2023, n. 29756

La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, L.Fall. si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e ciò che rileva a tali fini è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario. Deve dunque concludersi che solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, mentre non sono previste particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/10/2023, n. 29740

È noto che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. Esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/10/2023, n. 29714

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo. In assenza della preventiva eccezione di incapacità, la testimonianza del teste incapace, che sia stata nondimeno ammessa ed assunta, deve ritenersi valida, poiché non sarebbe ormai ammissibile un'eccezione di nullità in assenza di quella di incapacità, avuto riguardo alla regola (art. 157, ultimo comma, cod. proc. civ.), secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Se, invece, l'eccezione di incapacità è stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste, la testimonianza che sia nondimeno ammessa e assunta costituisce un atto processuale affetto da nullità; ne deriva che l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. L'eccezione di nullità della testimonianza resa dal teste incapace ai sensi dell'articolo 246 cod. proc. civ. va coltivata con la precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 189 cod. proc. civ., dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata e non riproponibile in sede d'impugnazione.

Tribunale Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 16/08/2023, n. 2412

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costituivo, la cui violazione integra la responsabilità ex art. 2476, comma 1 c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso.Fonti:

Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 14/08/2023, n. 2410

La parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla senza che ove ciò avvenga, (in spregio ad elementari princìpi di correttezza e buona fede) la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione. Il presupposto logico, infatti, del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima, è che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia già stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere.

Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 09/08/2023, n. 2395

In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione, venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 c.c., decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., con l'ovvia conseguenza che, rimasta inadempiuta l'obbligazione di "facere" assunta da venditore, spetterà all'acquirente l'azione risarcitoria per i danni subìti dal predetto inadempimento.

FALLIMENTO - Vendita fallimentare

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/10/2023, n. 28365

Il negozio concluso per attribuire una posizione individuale di vantaggio a uno dei partecipanti a una futura procedura competitiva è nullo per illiceità della causa, perché contrasta con il principio ( di ordine pubblico economico e consacrato in norme di carattere imperativo espressive delle basilari regole di correttezza che devono necessariamente governare le relazioni di mercato) desumibile dall'art. 107 L.Fall., di necessaria garanzia dell'uguaglianza e della parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti a una gara volta alla liquidazione di un bene nell'ambito di una procedura concorsuale; di conseguenza, chiunque ha interesse a far valere una nullità negoziale che derivi dalla violazione di tale principio fondante le procedure competitive di liquidazione dell'attivo concorsuale, domandando la sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 108, comma 1, L.Fall.

RESPONSABILITA' CIVILE genere

INGIURIA E DIFFAMAZIONE

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Danno non patrimoniale

STAMPA ED EDITORIA

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/10/2023, n. 28331

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite; ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) Indennità , in genere

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/10/2023, n. 28186

L'indennità "una tantum" ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva. Dunque l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.

DONAZIONE - USUFRUTTO

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/10/2023, n. 28202

Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.

PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONI

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/09/2023, n. 27049

L'avvocato, che continui a esercitare l'attività e così si ponga in una posizione che preclude il conseguimento della pensione di anzianità, non può richiedere un risarcimento del danno parametrato a quella pensione di anzianità, che non avrebbe alcun titolo per richiedere per la dirimente ragione della mancata cancellazione dall'albo. In tal caso, infatti, non può invocare un pregiudizio connesso con la perdita d'una posizione di vantaggio (la pensione di anzianità), controbilanciata in maniera indefettibile da un sacrificio (la cessazione dell'attività lavorativa), chi quel sacrificio, per libera scelta, non si sobbarchi. Tale argomento risponde a un imperativo logico e a un'esigenza immanente al sistema della responsabilità civile, che mira a ristabilire la situazione del danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato senza l'illecito produttivo del danno, senza però dare adito, al di fuori di ogni parametro legale, ad arricchimenti ingiustificati.

PROVA DOCUMENTALE

Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 14/08/2023, n. 2410

La parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla senza che ove ciò avvenga, (in spregio ad elementari princìpi di correttezza e buona fede) la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione. Il presupposto logico, infatti, del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima, è che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia già stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere.

VENDITA In genere

Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 09/08/2023, n. 2395

In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione, venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 c.c., decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., con l'ovvia conseguenza che, rimasta inadempiuta l'obbligazione di "facere" assunta da venditore, spetterà all'acquirente l'azione risarcitoria per i danni subìti dal predetto inadempimento.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - MEDIAZIONE

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/10/2023, n. 28176

Non è controversa l'applicabilità delle disposizioni del Codice del consumo alla figura della mediazione immobiliare (art. 1754 e seguenti, cod. civ.) purché, ovviamente, una delle parti che il mediatore mette in relazione per la conclusione di un affare abbia la veste di consumatore.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/09/2023, n. 26997

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) Ferie

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Malattia e invalidità

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattia in ferie, e nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, comma 2, c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Onere della prova

DIVORZIO

Affidamento e mantenimento dei figli

Cass. civ., Sez. I, 20/09/2023, n. 26875

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2023, n. 25910

PERDITA CHANCE 

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, quest'ultima non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, così che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.

Cass. civ., Sez. II, 05/09/2023, n. 25882

ONORARI AVVOCATO

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Inoltre l'art. 3 del medesimo D.Lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all'intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni.

COMUNIONE E CONDOMINIO - PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE - Danno patrimoniale

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/09/2023, n. 25835

Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni de die in diem, a mano a mano che essi si verificano.

RESPONSABILITA' CIVILEGenitori, tutori, precettori e maestri d'arte

Cass. civ., Sez. III, 05/05/2023, n. 11942

L'utilizzo di strutture ginniche presenti in un parco giochi presuppone una vigilanza da parte degli adulti e non si connota per una particolare pericolosità, a meno che emerga che le stesse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto.

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2023, n. 11796

Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. L'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello stato, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta, prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza. In tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione.

CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni, in genere

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2023, n. 11792

In materia di sanzioni amministrative, la sanzione accessoria della revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione – ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.

AVVOCATO Onorari

Cass. civ., Sez. II, 05/05/2023, n. 11788

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/02/2023, n. 3457

Dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 della L. Fall., essa, per "fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare.

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 03/02/2023, n. 3454

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi.

AVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Licenziamento

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/02/2023, n. 3437

La sentenza adottata dal giudice delle leggi in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (Corte Cost. n. 125 del 2022), dichiara che l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 limitatamente alla parola "manifesta", determina l'applicazione (nell'ambito del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo) della sanzione reintegratoria anche nelle ipotesi che dapprima venivano escluse, dal diritto vivente, dall'ambito dell'insussistenza del fatto connotata di una particolare evidenza (come le ipotesi di violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee), con conseguente parificazione – in caso di violazione dei criteri di scelta – del regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti collettivi e per i licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale in materia di regime sanzionatorio avverso l'illegittimità di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo non sussiste più la diversificazione di disciplina, in punto di violazione dei criteri di scelta tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo.

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAScuole e personale di sostegno

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/01/2023, n. 176

Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

Cass. civ., Sez. II, 29/04/2020, n. 8365

Per l'osservanza delle norme in materia di distanze stabilite dagli artt. 873 c.c. ss. e norme locali integrative, la nozione di "costruzione" non si identifica con quella di "edificio", estendendosi a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.

MATRIMONIO Sentenze ecclesiastiche di nullità,  delibazione

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/01/2023, n. 149

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Diritti e doveri del lavoratore

PENSIONI Integrazione salariale

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/01/2023, n. 90

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c. Ciò in quanto la rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita ma in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni.

AVVOCATO Procedimento e sanzioni disciplinari:in genere

Cass. civ., Sez. Unite, 14/12/2022, n. 36660

Le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall'art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile "ratione temporis", oggi art. 52) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, dovendosi escludere che tale divieto, appunto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE

AVVOCATO Procedimento e sanzioni disciplinari:in genere

Cass. civ., Sez. Unite, 15/12/2022, n. 36787

In tema di motivazione delle sentenze rese all'esito dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, deve ritenersi nulla la decisione ove sia palese l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo per il risolversi, della prima, nell'esposizione di argomenti in fatto e in diritto inequivocabilmente di segno sfavorevole al professionista e, del secondo, per converso, in una statuizione di accoglimento del gravame svolto e delle istanze difensive patrocinate dall'avvocato.

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILEValutazione delle prove

DIVORZIO Assegno di divorzio

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/12/2022, n. 36802

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Licenziamento

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Sanzioni disciplinari

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/12/2022, n. 36861

Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Opposizione a sanzione

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24088

In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218, comma 2, c.d.s., va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata "immediatamente", trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione. 

POTESTA' DEI GENITORI

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24118

In materia di responsabilità genitoriale, è illegittima la decisione che, nel non ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza del padre, risulti fondata esclusivamente su dichiarazioni del minore rese nel corso di audizione giudiziale e sulla dedotta assenza di violenze direttamente esercitate su questi dal genitore, laddove manchi una approfondita disamina delle circostanze circa l'assistenza del minore alle violenze esercitate sulla madre, l'entità e la frequenza di tali evenienze e le ripercussioni che le condotte violente, denunziate dalla madre, possano avere avuto sul minore. Tali omissioni sono tanto più gravi ove si ponga mente agli specifici doveri e poteri istruttori officiosi di cui è titolare il giudice in materia minorile, da ritenersi tanto più intensi quanto più incisivo è l'oggetto dell'accertamento che deve essere eseguito in relazione alla valutazione prognostica del preminente interesse e del minor pregiudizio per i minori, come accade nei giudizi conformativi della responsabilità genitoriale.

BANCHE Antiriciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Accertamento, opposizione e contestazione

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24017

L'applicabilità dello jus superveniens alle violazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 90 del 2017, era già stato adottato un provvedimento sanzionatorio, è pienamente conforme non solo alla chiara littera legis dell'art. 69 D.Lgs. n. 231 del 2007, ma anche agli altri interventi legislativi con cui è stata disposta la retroattività dello jus superveniens delle sanzioni amministrative. Ciò posto, l'art. 69 impone un giudizio comparativo – rimesso all'apprezzamento del giudice di merito - tra la disciplina sanzionatoria del 2007 e quella del 2017, perché venga applicata quella più favorevole.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Opposizione a sanzione

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24016

In materia di opposizione all'accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, è solo quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata. Diversamente, quando l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui.

CASSAZIONE CIVILE

Procedimento

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/08/2022, n. 23996

Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Resta, però, fermo che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato ovvero introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto. Tale principio va comunque coordinato con il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione. Dunque non vi è un vizio di ultrapetizione nel caso in cui la domanda su cui il giudice ha pronunciato è sempre quella avanzata dalla parte e sia solo diverso il percorso argomentativo, non essendovi stata alcuna alterazione degli elementi di fatto controversi in causa ma solo un diverso inquadramento giuridico degli stessi.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Spese della comunione e del condominio

Cass. civ., Sez. II, 22/07/2022, n. 22958

Ove un condomino impugni una deliberazione dell'assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un "falso" o "infedele" delegato, voto che abbia inciso sulla regolare costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento (ove non trovi applicazione, ratione temporis, quanto stabilito dall'art. 67, commi 1 e 5, disp. att. c.c., in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012), occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. Peraltro, a norma degli artt. 1708 e 1711 c.c., ogni condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all'assemblea fissando i limiti del mandato, e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

AVVOCATO

Tariffe

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/07/2022, n. 22956

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Innovazioni e modificazioni

Tribunale Firenze, Sez. II, 16/06/2022, n. 1842

Gli interventi sulle pareti condominiali che gli attori intendono eseguire, a salvaguardi a dell'immobile di loro proprietà esclusiva, devono inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 1120 c.c., perché volti " a migliorare la salubrità degli edifici" o "per il contenimento del consumo energeti co". Ne discende che tale opera, ai sensi dell'art. 1120, co. 2, c.c., può essere deliberata, sia in prima che in secondo convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio ed al meno la metà del valore de11'edificio. Trattasi, quindi, di interventi che interessano parti comuni dell 'edificio condominiale tpreci samente, sulla facciata lateral e e tergale dell'edifi cio), come individuate dall'art. 1117 c.c., volti al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato consistente nella realizzazione di un isolamento termico di al cune superfi ci che interessano 1'involucro dell 'edificio: tali interventi, pacificamente, non sono stati approvati dal Condominio, la cui delibera è, al contrario, necessaria con le maggioranze prescritte dagli artt. 1120 e 1136 c.c. (Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunlale ha statuito l'insussistenza del diritto degli attori, in assenza della necessaria preventiva delibera di approvazione condominiale, all'esecuzione degli interventi di esecuzione del cappotto termico sulla pareti condominiali dell'edificio e, conseguentemente, ad accedere alla terrazza di proprietà della società convenuta per 1'esecuzione degli stessi).

BANCHE

Contratti bancariconto corrente

TRUFFA

Tribunale Firenze, Sez. III, 24/05/2022

Deve essere esclusa la responsabilità della banca per il prelievo illecito registrato sul loro conto corrente qualora il cliente comuniche le proprie credenziali a terzi. (Nel caso di specie, il quadro fattuale ricostruito all'esito della consulenza informatica dava atto di una necessaria una condotta attiva dei clienti – rappresentata dalla condivisone con terzi dei propri codici di accesso – per consentire la realizzazione della truffa. In sintesi i clienti sono stati vittima dapprima di un'attività di smishing cui è seguita un'operazione di sim swap. Quanto a quest'ultima, sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità del gestore telefonico che non ha adottato processi adeguatamente sicuri per il trasferimento del numero della SIM ma non essendo però l'operatore telefonico parte del giudizio la colpa esclusiva dell'evento dannoso viene ricondotta ai clienti che non risultano avere posto in essere alcuna delle cautele ripetutamente richieste dalla banca per la non condivisione delle credenziali per l'operatività del conto on line. In altri termini, ad avviso del Tribunale, l'operatività non autorizzata non è stata conseguenza di una perdita di dati personali imputabile ad un difetto delle infrastrutture bancarie e pertanto nessun addebito può essere formulato a carico della parte convenuta. Per tali ragioni il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata dalle clienti nei confronti della banca).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Contratto(oggetto del)

Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 21/04/2022, n. 1162

L'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori non implica l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c. all'intero contratto di mutuo, ovvero anche agli interessi corrispettivi, e dunque non determina la gratuità del mutuo.

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)

In genere

Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sentenza, 11/03/2022, n. 179

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della Legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.

OMUNIONE E CONDOMINIO

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/06/2022, n. 20590

In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo. Ed invero detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza e del concreto contenuto di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Pertanto la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio neanche dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/06/2022, n. 20585

Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.


LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Covid: legittima la sospensione dei docenti che non si sottopongono al vaccino

Il Tribunale di Milano, con  sentenza del 17 maggio 2022, ripercorrendo il quadro normativo in materia di obblighi vaccinali per il personale docente, ha dichiarato legittima la sospensione dal servizio dei docenti non vaccinati vista la tipicità della prestazione lavorativa svolta da tale categoria professionale e la finalità dell’obbligo imposto, ossia assicurare lo svolgimento in presenza dell’attività scolastica in condizioni tali da poter ridurre il più possibile l’avverarsi delle situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Ius scholae e stupefacenti: i ddl di riforma approdano alla Camera

Nella settimana in cui sono stati pubblicati in G.U. la delega sui contratti pubblici (L. 78/2022) e il nuovo Decreto bollette (D.L. 80/2022), il Senato ha convertito in legge il D.L. 41/2022 sulle elezioni amministrative e ha approvato con modifiche la Legge delegazione europea 2021. Approdano all’Assemblea della Camera il ddl con le nuove norme sulla cittadinanza (che introduce lo Ius scholae) e il provvedimento che modifica la disciplina sugli stupefacenti. Ok in Commissione Giustizia del Senato per il ddl sull’equo compenso: a breve l’Assemblea di Palazzo Madama darà il suo ok definitivo.

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE Consulenza tecnica

SANITA' E SANITARIResponsabilità professionale

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALENesso di causalità

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 25/05/2022, n. 16874

Ricorre la responsabilità professionale del ginecologo laddove sia accertato, attraverso consulenza tecnica d'ufficio, che al momento della visita sostenuta dalla paziente il tumore del quale la stessa era affetta fosse in stadio avanzato ed imponesse un intervento tempestivo già a quella data, intervento che avrebbe plausibilmente potuto garantire alla paziente una vita più lunga e in condizioni migliori.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) Indennità , in genere

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 25/05/2022, n. 16973

Nel regime dettato dall'art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970 è stata introdotta una graduazione in base alla quale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è consentita per le ipotesi in cui l'illegittimità del recesso è maggiormente evidente e, dunque, in via generale, laddove il fatto addebitato non sussista ovvero nel caso in cui quel fatto sia punito dalla disciplina collettiva applicabile con una sanzione conservativa. Laddove invece, in esito alla valutazione in concreto della fattispecie accertata, il giudice ravvisi una sproporzione tra la condotta non tipizzata e la sanzione irrogata, risolto il rapporto di lavoro, dovrà applicarsi la tutela indennitaria dettata dal comma 5 dell'art. 18 citato rientrandosi in quegli "altri casi" che ai sensi della citata disposizione sono ristorabili con la c.d. tutela indennitaria forte.

ESECUZIONE FORZATA Opposizione all'esecuzione

Tribunale Firenze, Sentenza, 04/02/2022, n. 311

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.

SANITA' E SANITARIMalattie infettive e sociali MINORI

Tribunale Firenze, Sez. I, Decreto, 15/02/2022

Nel caso in cui sia insorto contrasto tra i genitori sull'opportunità di sottoporre o meno a vaccinazione la figlia, deve essere preferito quello che meglio rappresenta gli interessi della minore, assecondando la volontà della minore stessa, la quale ha già espresso la volontà di essere sottoposta alla seconda dose.

Appalto 


Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 16/02/2022, n. 422

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.

FALLIMENTO

Revocatoria ordinaria

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14820

In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali, ivi compresa una situazione di insolvenza, il mutamento quantitativo, o anche solo qualitativo della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio sociale determinato dall'atto dispositivo, con la precisazione che a tal fine è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, senza necessità della totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore.

DIVORZIO

Affidamento e mantenimento dei figli

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14813

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

APPALTO PRIVATO

Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 16/02/2022, n. 422

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.

APPELLO CIVILE

Tribunale Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 24/02/2022, n. 522

L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Diritti e doveri del lavoratore

Tribunale Firenze, Sez. lavoro, 04/03/2022, n. 155

E' illegittima la sospensione dal lavoro di una dipendente sprovvista di Green Pass richiesto dal datore di lavoro come condizione per accedere ai locali aziendali, irrogata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 127/2021.

Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/04/2022, n. 13203

Estinzione del rapporto di lavoro per il compimento dell'età pensionabile 

Deve essere esclusa l'automatica estinzione del rapporto di lavoro per il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, per cui il rapporto è destinato a proseguire, con diritto alla retribuzione, sempre fatto salvo, però, che non intervenga un valido atto risolutivo del datore di lavoro, che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l'atto risolutivo riconducibile ad una volontà concludente del lavoratore. Ciò posto, la domanda di pensionamento di vecchiaia, unitamente al suo conseguimento, costituiscono fatti ulteriori idonei a risolvere il rapporto di lavoro per una volontà riconducibile al lavoratore e, dunque, elementi ostativi alla reintegra giudiziale ed al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, successivo al maturarsi di detti eventi.

Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2022, n. 13145

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Esenzioni ed agevolazioni, in genere

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'Iva, dall'art. 33 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata. Ne consegue che non si e verificata alcuna abolitio criminis.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/04/2022, n. 13183

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE Onere della prova


Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 22/04/2022, n. 12927

COMUNIONE E CONDOMINIO Amministrazione del condominio

Agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea e recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

Cass. civ., Sez. lavoro, 26/04/2022, n. 13063

Licenziamento disciplinare

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della L. n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla L. n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali od elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell'attuazione del principio proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/04/2022, n. 12985

responsabilità aquiliana

In ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori è disciplinata dall'art. 2697 c.c., cosicché l'attore che assuma di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/04/2022, n. 12913

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE 

Danno patrimoniale

La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

Cass. civ. Sez. lavoro, 16/03/2022, n. 8628

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della L. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato. Tuttavia, ciò vale per il comporto cd. secco (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore, laddove nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore. Valendo la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai fini del superamento del suddetto periodo non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative.


Cass. civ. Sez. II Ord., 16/03/2022, n. 8591

ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria

In materia di procedure concorsuali, questione di massima di particolare importanza è quella relativa alla sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto ed alla permanenza della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l'intervenuta apertura della procedura concorsuale, pronunci il lodo durante il decorso del termine di sessanta giorni che la legge fallimentare concede al curatore o al commissario liquidatore per decidere di subentrare o meno nel rapporto. Si rende inoltre necessario chiarire la portata dell'art. 72 L.F., occorrendo stabilire se la norma, la quale sancisce l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento, sia applicabile ai soli contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti oppure anche ai contratti non più in esecuzione. Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Cass. civ. Sez. II Ord., 16/03/2022, n. 8601

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

L'ipotesi di furto di automezzo posteggiato in struttura privata destinata al parcheggio di veicoli, posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, non è di per sé assimilabile, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell'obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità ex recepto del gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo posteggiato nel c.d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della L. n. 122 del 1989 e dell'art. 7, comma 1, lett. f), C.d.S.

Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2022, n. 8472

CONSORZI IN GENERE FIDEIUSSIONE IMPRESA COOPERATIVA

La fideiussione prestata da un cd. "confidi minore", iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B., nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni, infatti, deve ritenersi attività non riservata a soggetti autorizzati né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.

Tribunale Firenze Sez. III, 23/03/2021


INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione

PROCEDIMENTO CIVILE Mediazione e conciliazione

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materie nelle quali è normativamente prevista l'obbligatorietà del preventivo esperimento della mediazione, ex art. 5, D.Lgs n. 28/2010, il soggetto da ritenersi a tanto onerato è la parte opponente, il quale per poter utilmente coltivare il giudizio di opposizione, proprio in quanto la relativa proposizione è rimessa alla sua piena discrezionalità, non può esimersi dall'introdurre tale procedimento, a pena di improcedibilità della opposizione e conseguente consolidamento del decreto ingiuntivo opposto.

Società, 2021, 8-9, 1004 nota di CASCELLA

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 29/10/2021, n. 30900


OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Buona fede

In tema di lavoro subordinato, nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata. In difetto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, non condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore.



Cass. civ. Sez. V Ord., 29/10/2021, n. 30865

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Compensazione

In tema di compensazione legale, il debitore, onerato della prova del pagamento del debito o della diversa estinzione della obbligazione (anche da parte di un coobbligato), non può limitarsi a provare solo che il coobbligato ha portato in compensazione un credito, ma deve provare che sussistono i presupposti per produrre l'effetto estintivo. Per aversi l'effetto estintivo proprio della compensazione è necessario qualcosa di più della dichiarazione del debitore di voler compensare con un determinato credito da lui vantato perché ciò di per sé non dimostra la sussistenza dei requisiti legali del controcredito; di contro la contestazione da parte del debitore esclude la liquidità del credito, laddove la legge richiede, affinché si verifichi la compensazione legale, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.

Cass. civ. Sez. V Ord., 29/10/2021, n. 30736

SOCIETA' Estinzione e scioglimento

In tema di società di persone, la cancellazione dai registro delle imprese determina l'estinzione della società, dando origine a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

Cass. civ. Sez. I, 13/09/2021, n. 24634

PROVA DOCUMENTALE

Alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive.

Cass. civ. Sez. I, 13/09/2021, n. 24629

FALLIMENTO

Dichiarazione di fallimento

in genere

Va escluso che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della supersocietà possa essere dichiarato in forza di un accertamento meramente incidentale della ricorrenza fra gli stessi e il fallito della supersocietà, non solo perché la sentenza dichiarativa ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc ma anche perché all'insolvenza del socio già dichiarato fallito non corrisponde l'insolvenza della società di fatto.

Cass. civ. Sez. I Ord., 10/09/2021, n. 24509

FALLIMENTO Esdebitazione

Le disposizioni di cui all'art. 142, comma 10, nn. 5) e 6), L. Fall., si pongono fra loro in rapporto di alternatività; ne consegue che il giudice dell'esdebitazione, qualora il fallito sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti elencati al n. 6), ma abbia poi conseguito la riabilitazione od altro provvedimento ad essa equiparato, può rigettare la domanda ai sensi del n. 5) solo se taluno dei fatti ivi contemplati, tutti astrattamente configurabili come reato, di cui abbia accertato la commissione da parte dell'istante, non abbia già formato oggetto di imputazione e non sia pertanto compreso fra quelli in ordine ai quali si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 178 c.p.

Cass. civ. Sez. II Ord., 25/08/2021, n. 23434

CASSAZIONE CIVILE

In genere

Nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dai giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. Sez. II Ord., 25/08/2021, n. 23431

AVVOCATO

Onorari

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 C.C., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. Sez. II Ord., 26/08/2021, n. 23458

USUCAPIONE

In tema di usucapione, la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.

Cass. civ. Sez. II Ord., 26/08/2021, n. 23457


PROVA DOCUMENTALE

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.


Cass. civ. Sez. I, 26/08/2021, n. 23484

FALLIMENTO

Società

in genere

In ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., ai fini dell'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.

Cass. civ. Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12344


Lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell'elenco dei pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione, sicché, in tale ipotesi, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, comma 1, c.c., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore, assumendone l'illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.


Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2021, n. 12154


FALLIMENTO Dichiarazione di fallimento in genere

PROCEDIMENTO CIVILE

n caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (avente ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.F., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata, ai predetti fini, anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.


Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/05/2021, n. 12335


CASSAZIONE CIVILE Ricorso

In seno al ricorso per Cassazione non è possibile prospettare come violazioni di legge asserite carenze della sentenza impugnata in ordine all'accertamento dei fatti che andavano denunciate articolando idonee censure di vizio di motivazione, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorché la motivazione manchi del tutto, ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/05/2021, n. 12336


FALLIMENTO Ammissione al passivo (insinuazione tardiva)

Nell'ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 101, ultimo comma, L.F. (c.d. supertardiva o ultratardiva, cioè proposta oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Cass. civ. Sez. II Ord., 30/04/2021, n. 11463

COMUNIONE E CONDOMINIO

Spese della comunione e del condominio

Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenere il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.


Cass. civ. Sez. lavoro, 29/04/2021, n. 11338

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

In genere

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. Sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa, diversamente il tempo in questione non rientra tra il lavoro "effettivo", né può essere considerato come tale.

Cass. civ. Sez. lavoro, 30/04/2021, n. 11425

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Licenziamento

In caso di licenziamento per giustificato motivo obiettivo, grava sul datore di lavoro la prova di non poter altrimenti collocare il lavoratore.

Cass. civ. Sez. lavoro, 13/04/2021, n. 9650

D.R.E. c. Po.It. S.p.A.


LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)

In genere

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Licenziamento

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della legge n. 604/66, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato.



Cass. civ. Sez. III, 13/04/2021, n. 9703

R.M. c. Do. S.p.A.


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

L'istituzione del "trust" per esigenze familiari, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. In relazione all'elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., rappresentato dall'onerosità dell'atto di disposizione, ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell'atto, deve aversi riguardo al criterio dell'interesse e, dunque, al rapporto fra il disponente ed il beneficiario, che potrà avere caratteristiche, fra l'altro, di un rapporto di garanzia (in relazione al credito concesso al disponente) o solutorio oppure, in alternativa, di soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Cass. civ. Sez. III Ord., 13/04/2021, n. 9700

D.N.A. c. M.P.


SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Alimenti e mantenimento

La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.

Tribunale Firenze Decr., 09/02/2021


ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI

Condotta antisindacale

Non sono legittimati attivi ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav. gli organismi locali di organizzazioni sindacali nazionali qualora la condotta della quale si richiede venga accertata l'antisindacalità sia stata commessa nell'ambito di un rapporto di lavoro non subordinato. (Nel caso di specie il Giudice di merito ha, infatti, ritenuto che in sede di art. 28 Stat. Lav. non possa incidentalmente essere accertata la natura subordinata dei riders).

Tribunale Firenze Sez. II Sent., 15/01/2021


AZIENDA

LOCAZIONE DI COSE

Azienda

Si ha affitto d'azienda ove sia concesso in godimento un complesso di beni dotato di potenzialità produttiva, anche se l'attività produttiva non sia ancora iniziata al momento della conclusione del contratto; in particolare, oggetto del contratto deve essere "un complesso unitario organizzato a fini produttivi", con la conseguenza che l'unitarietà, che la caratterizza, deve esistere al momento della concessione in godimento a terzi, in quanto l'azienda deve preesistere in capo al cedente, affinché possa parlarsi di affitto di azienda. Ne consegue che, se oggetto della cessione o dell'affitto è solo un complesso di beni, non organizzati ai fini d'impresa, non si ha affitto d'azienda, fermo restando che l'affittuario rimane libero di procedere ad una riorganizzazione dei beni medesimi, anche adibendoli all'esercizio di una diversa impresa.

Tribunale Firenze Sent., 15/01/2021


PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Consulenza tecnica

SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.

Tribunale Firenze Sez. IV Sent., 14/01/2021


SUCCESSIONE

Testamento

La semplice produzione in giudizio della cartella clinica del de cuius, riferibile al periodo in cui lo stesso ha redatto il testamento, dalla quale si deduca un banale stato di decadimento fisico tipico dell'età avanzata del testatore ma dal quale non sia dato ricavare con assoluta certezza la sussistenza di una patologia di una gravità tale da compromettere seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere dello stesso, non è sufficiente, ove non suffragata da ulteriori inequivoci elementi, ai fini dell'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore.

Tribunale Firenze Sez. III Sent., 07/01/2021


OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Compensazione

La compensazione legale presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte persone, si estinguano per le quantità corrispondenti (ex art. 1241 c.c.). La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ossia che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili.


Milleproroghe 2021: le novità in materia di ambiente

La legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. decreto milleproroghe, prevede novità, fra le altre, anche in materia ambientale.

Il provvedimento sposta dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale, all’interno dei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, è possibile far uso delle procedure derogatorie sancite per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere (v. art. 17-ter, comma 3).

Il decreto (v. art. 12-bis) stabilisce poi in:

· 180 giorni (rispetto ai previgenti 60) il termine (che decorre dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi) entro il quale regioni, enti locali e soggetti portatori di interessi qualificati possono presentare osservazioni in merito alla proposta di Carta nazionale,

· 240 giorni (rispetto ai previgenti 120) il termine (che decorre dalla predetta pubblicazione), entro il quale Sogin S.p.A. è tenuta promuovere un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.


Il provvedimento in commento sancisce poi la proroga, esclusivamente in relazione al corrente anno 2021, dei termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34/2019 in materia di programma pluriennale per il potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (v. art. 13, comma 19-bis).

Di un anno (facendo slittare al quinquennio 2022-2026, quanto era inizialmente previsto per il quinquennio 2021-2025) sono poi prorogati i termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale (v. art. 15, comma 1).

Al 31 dicembre 2021, è poi posticipato il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale (v. art. 15, comma 2).

Sempre al 31 dicembre 2021, è posticipata l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale relativi allo stabilimento Stoppani presso il comune di Cogoleto in provincia di Genova (v. art. 15, comma 3).

Per quanto concerne la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori, questa è stata prorogata al 31 dicembre 2021 (v. art. 15, comma 6).

Il provvedimento prevede poi la data del 30 settembre 2021, quale termine per presentare la domanda per l’ottenimento del di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, e la data del 30 settembre 2022, applicabile in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila (articolo 17).

Legge 26 febbraio 2021, n. 21 in G.U. n. 51 del 1° marzo 2021


LOCAZIONE

Il contratto prosegue se il locatore tiene un comportamento contrario alla volontà di disdetta

La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 gennaio 2021, n. 708.

Conformi:

Cass. n. 10946/2003 - Cass. n. 257/2006 - Cass. n. 8833/2007 - Cass. n. 13886/2011- Cass. n. 2373/2016

Mobbing orizzontale: responsabile il datore che non protegge il lavoratore dalle persecuzioni dei colleghi

La Corte di Cassazione, con sentenza 4 dicembre 2020 n. 27913, torna a pronunciarsi in un caso di mobbing perpetrato dai colleghi di pari livello della vittima, confermando la responsabilità del datore di lavoro (nel caso in esame, a conoscenza degli episodi persecutori) che aveva omesso di intervenire a tutela del dipendente interessato.

Conformi

Cass. civ. 20 gennaio 2020, n. 1109

Trib. Milano 24 gennaio 2020

Trib. Firenze 12 giugno 2019


Cass. civ. Sez. Unite, 17/12/2020, n. 28972

B.G. e altri c. R.M. e altri


COMUNIONE E CONDOMINIO

Condominio di edifici

(diritti e vincoli)

Regolamento di condominio

La pattuizione avente ad oggetto la creazione di c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritto e della tipicità di essi.

Tribunale Roma Sez. V, 04/01/2021

COMUNIONE E CONDOMINIO

MATRIMONIO E DIVORZIO

Divorzio

(assegnazione della casa coniugale)

Il credito condominiale è azionabile esclusivamente verso colui che riveste la qualità di condomino, dal che l'assegnatario della casa familiare, nel caso in cui la proprietà permanga in capo all'altro coniuge, non può essere destinatario del decreto ingiuntivo azionato dal condominio.

Cass. civ. Sez. II, 08/01/2021, n. 97

COMUNIONE E CONDOMINIO

Parti comuni dell'edificio

(uso e godimento)

In tema di condominio negli edifici, l'apertura di una terrazza sul tetto condominiale da parte di un condomino è illegittima, ai sensi dell'art. 1102 c.c., qualora l'opera non solo determini una variazione dell'originario distributivo della proprietà condominiale, ma anche nell'ipotesi in cui pregiudichi la funzione di adeguata protezione delle strutture sottostanti.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/12/2020, n. 29114

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Danno in genere

LAVORO (RAPPORTO DI)

In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale e biologico non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Va, infatti, distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene, perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso.

Cass. civ. Sez. lavoro, 16/12/2020, n. 28816

LAVORO (RAPPORTO DI)

Licenziamento in genere

La legge n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, dovuto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell'operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva.

L. 23 luglio 1991, n. 223

Cass. civ. Sez. I Ord., 16/12/2020, n. 28718

SOCIETA' Amministratori in genere

(azione di responsabilità contro gli)

L'obbligo di diligenza professionale posto dall'art. 2392 c.c. impone all'amministratore di gestire il patrimonio sociale ed indirizzare l'attività economica nel modo più idoneo agli interessi della società, al fine della massimizzazione dell'utile aziendale. In linea generale, dunque, una sua responsabilità non è certamente configurabile per il solo fatto che egli abbia disatteso le direttive della proprietà, la quale, probabilmente, nemmeno ha il potere di impartirgliele: infatti, una volta nominato, i doveri dell'amministratore sono quelli indicati dalla legge e dallo statuto, non altri. Non esiste, invero, un vincolo di mandato tra soci, o maggioranza di essi, ed amministratore, atteso che il rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la società, come ente, è disciplinato dalle norme speciali sulle società stesse, le quali non prevedono un potere di direttiva giuridicamente vincolante sugli amministratori da parte della società medesima, salva la possibilità di revoca per giusta causa, nei congrui casi, per il venir meno della fiducia in essi riposta.

Articolo 2392 Codice Civile

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/12/2020, n. 29007

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

La peculiarità del contratto in frode alla legge disciplinato dall'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, mediante gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17/12/2020, n. 28891

ONCORDATO PREVENTIVO

Concordato preventivo

in genere

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/04/2020, n. 8167

LAVORO (RAPPORTO DI) Assunzione (diritto alla)

In tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.

Cass. civ. Sez. III Ord., 23/04/2020, n. 8146

SPESE GIUDIZIALI CIVILI Avvocati e procuratori

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.

Cass. civ. Sez. I, 22/04/2020, n. 8029

FILIAZIONE Inseminazione artificiale

Il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/04/2020, n. 7976

LAVORO (RAPPORTO DI) Ferie

In tema di mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Diversamente, al fine di escludere il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella mora del creditore.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034

PROCEDIMENTO CIVILE Cessazione della materia del contendere TRANSAZIONE

L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/04/2020, n. 7972

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione tardiva

Allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata od alla mancanza di opposizione od alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza, in quanto l'opposizione deve essere dichiarata rispettivamente inammissibile od improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8036

SPESE GIUDIZIALI CIVILI Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto od in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/04/2020, n. 7700

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE Presunzioni

L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla tenuta della relativa motivazione, tenuta sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come risultante a seguito delle modifiche apportata dal d.l. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12.

Cass. civ. Sez. Unite, 07/04/2020, n. 7736

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE Regolamento di giurisdizione

In tema di giurisdizione, la clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001, ha efficacia anche nei confronti del soggetto cessionario del credito, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, ben potendo, tuttavia, risultare un diverso patto tra il cessionario ed il debitore ceduto, in sede di adesione alla cessione, dal quale legittimamente ed efficacemente risulti l'individuazione di una diversa autorità giudiziaria competente.

Cons. Stato Sez. III Decr., 30/03/2020, n. 1553

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Covid-19 

E' da rigettare l'istanza di sospensione di un ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza, presentata in vigenza delle misure straordinarie volte a contenere il contagio da Covid-19 da un bracciante agricolo che ha lamentato il pregiudizio consistente nel non poter lavorare, rischiando, il licenziamento, e nella preclusione ad attendere ad attività di stretta necessità quotidiana. (Conferma T.A.R. Calabria, Sez. I estremi omessi.)

T.A.R. Puglia Bari Sez. II Decr., 26/03/2020, n. 139

Covid-19 PROVVEDIMENTI CAUTELARI

L'insieme delle misure cautelari previste dall'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresenta una modalità di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, non meno delle forme ordinarie e che esso appare congruo e adeguato nel contesto dell'attuale situazione emergenziale (Respinge l'istanza cautelare.)


T.A.R. Campania Napoli Sez. V Decr., 24/03/2020, n. 471

Covid-19 PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Rigettata l'istanza di provvedimento cautelare monocratico di sospensione di un provvedimento di messa in quarantena domiciliare in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, imposto a un giornalista per essersi allontanato dall'abitazione senza giustificato motivo; adottato non sulla base di accertamenti provenienti dalle forze dell'ordine, ma per la espressa ammissione dello stesso, in un articolo di giornale pubblicato a sua firma, di avere violato gli obblighi in questione.

FONTI

Tribunale Firenze Sez. fall. Decr., 13/11/2019

CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo  in genere diritto voto

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, la previsione di pagamento dilazionato oltre l'anno ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, lett. c), L. Fall. non comporta l'inammissibilità della proposta. La detta dilazione determina un mutamento qualitativo, in senso peggiorativo, del credito che necessariamente attribuisce al creditore il diritto di voto. Tale diritto di voto deve essere espresso per l'intero valore nominale del credito e non invece per una sua quota parte corrispondente al sacrificio imposto in conseguenza del soddisfacimento ultrannuale.

Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, 04/02/2019

LAVORO (RAPPORTO DI) subordinato in genere IL CASO DEI RIDERS DI FOODORA

L'art. 2, 1° comma, D.Lgs. n. 81/2015 individua un terzo genere, che si viene a porre tra il lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. e le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c, al quale estende, a far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato al ricorrere del requisito della etero-organizzazione che consiste nel potere del committente di determinare unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento anche ai tempi e ai luoghi di lavoro senza che esso sconfini nell'esercizio del potere direttivo, gerarchico e disciplinare proprio del lavoro subordinato.

Non solo la modalità di svolgimento della prestazione ma anche l'obbligo di lavorare sono requisiti di fattispecie nell'articolo 2094 cc., pertanto la libertà del lavoratore di presentarsi o meno a rendere la prestazione (senza dovere fornire giustificazioni in merito) esclude il potere di imporre e disporre dell'attività lavorativa altrui e, quindi, il vincolo di subordinazione.

Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2020, n. 7566

LAVORO (RAPPORTO DI)

Lavoro subordinato in genere Licenziamento per causa di malattia

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto. Il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattie in ferie, nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, 2 comma, c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

Cass. civ. Sez. I, 27/03/2020, n. 7555

MATRIMONIO E DIVORZIO

Divorzio (assegno di mantenimento dei figli) (procedimento di revisione)

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest'ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione o meno della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati.

Tribunale Firenze Sez. III, 17/12/2019

MEDIAZIONE

In tema di mediazione, al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di essa ad aprire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata.

Cass. civ. Sez. III, 20/03/2020, n. 7478

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)

Opposizione (giudizio)

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. La pretesa si cristallizza nel decreto ingiuntivo rispetto al quale il debitore è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.

Cass. civ. Sez. I, 27/03/2020, n. 7555

MATRIMONIO E DIVORZIO

Divorzio (assegno di mantenimento dei figli) (procedimento di revisione)

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest'ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione o meno della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati.


Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2020, n. 7566

Lavoro subordinato in genere - Licenziamento -per causa di malattia

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto. Il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattie in ferie, nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, 2 comma, c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

Tribunale Nocera Inferiore Sez. II Sent., 19/03/2019

DISTANZE LEGALI Distanze legali tra costruzioni EDILIZIA E URBANISTICA 

Distanze in genere

In tema di distanze legali, la scala metallica "a chiocciola" non può essere considerata come nuova opera edilizia, integrante una costruzione soggetta alla disciplina codicistica sulle distanze medesime. Infatti, in considerazione anche della "ratio" delle norme codicistiche in materia di distanze, che è quella di evitare la formazione di intercapedini dannose tra edifici, non è idoneo ad integrare la tipologia di costruzione prevista dagli artt. 873 c.c. e seguenti, un manufatto, quale detta tipologia di scala, che non crei un aumento volumetrico e sia insuscettibile, per le sue caratteristiche, di formare uno spazio vuoto tra gli edifici, quale è l'intercapedine, che, intercettando luce ed aria, sia pregiudizievole alla sicurezza ed alla salubrità del godimento dell'altrui proprietà privata.

Cass. civ. Sez. II Sent., 26/02/2019, n. 5605 (rv. 652764-01)

PROPRIETA' E CONFINI  - Proprietà, in genere

PROPRIETA' - Limitazioni legali della proprieta' - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Norme integrative e non del cod. civ. distinzione fra norme su distanze legali e regole di edilizia - Conseguenze sulla tutela del privato - Azione ripristinatoria e risarcitoria - Rilevanza dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia e del carattere abusivo dell'opera - Esclusione

Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/11/2013)

Cass. civ. Sez. Unite, 21/05/2019, n. 13661

GIUDIZIO (RAPPORTO) 

Giudizio (rapporto tra il giudizio civile e il penale)

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

Cass. civ. Sez. Unite, 23/05/2019, n. 13983

CASSAZIONE CIVILE 

Ricorso - motivi: difetto di motivazione

Il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, in conseguenza della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., deve ritenersi ridotto al minimo costituzionale, di talché l'anomalia motivazionale denunciabile in tale sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all'esistenza della motivazione in sé e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nel caso concreto la valutazione della responsabilità disciplinare del ricorrente eseguita dal Consiglio Nazionale Forense non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il predetto Consiglio espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento in merito alla sussistenza degli addebiti disciplinari ai fini della comminatoria della disposta sanzione.)

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/05/2019, n. 14169

NOTAIO ED ATTO NOTARILE 

Atti notarili in genere - Responsabilità civile e penale

In tema di il notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione e tale dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell'atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le c.d. attività preparatorie, tra cui il compimento delle visure catastali e ipotecarie. Tale responsabilità è però da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tali attività.


Cass. civ. Sez. Unite, 24/05/2019, n. 14266

PROCEDIMENTO CIVILE 

Interruzione  per morte o perdita della capacità della parte

In tema di impugnazioni civili, nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E' onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c.

Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2019, n. 3137

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) 

In tema di controversie in materia di lavoro, il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i dritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti.

Corte cost., 31/01/2019, n. 12

ESECUZIONE FORZATA 

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, D.L. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera 1), del medesimo D.L., si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015). La disposizione censurata introduce, invero, un irragionevole discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime di pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore a titolo di pensione o di altre prestazioni assistenziali o retributive e nel contesto in cui il legislatore – ottemperando al monito del Giudice delle leggi – ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 31/01/2019, n. 2927

SOCIETA' 

Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta.


Cass. civ. Sez. lavoro, 27/11/2018, n. 30680

LAVORO Licenziamento per giusta causa

Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. Ciò significa che condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge, non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30822

CONTRATTI BANCARI 

In tema di contratti bancari, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", per cui il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizioni in quanto riferite a somme non dovute.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 29/11/2018, n. 30907

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) 

Alcun dubbio sussiste in ordine al fatto che l’attività di aggiornamento professionale, anche realizzato attraverso la lettura di documentazione strettamente funzionale alla prestazione di lavoro, rientri nel più lato concetto di attività di lavoro, per cui non potrebbe che essere svolta in orario di lavoro, spettando al datore di lavoro, laddove la contrattazione collettiva nulla disponga in merito, stabilire con quali modalità va organizzato il tempo di lavoro dedicato a tale adempimento.

Cass. civ. Sez. lavoro, 23/10/2018, n. 26815

LAVORO (RAPPORTO DI)  7Sanzioni disciplinari

L'esercizio del potere disciplinare in relazione alla condotta complessiva contestata al lavoratore (abituale e reiterata) impedisce di sanzionare successivamente i segmenti costitutivi di quella condotta, ovvero quelli che integrano l'abitualità e la reiterazione, sia pure quando, singolarmente considerati, costituiscano essi stessi inadempimento rilevante sul piano disciplinare. In ipotesi siffatte trova applicazione il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per un stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica (come avvenuto nel caso concreto, ove il primo procedimento disciplinare ha riguardato la contestazione del modus operandi del lavoratore ed il secondo procedimento, oggetto dell'attuale giudizio, ha riguardato i singoli episodi in cui quel modus operandi).


Cass. civ. Sez. III, 23/10/2018, n. 26725

AZIONE CIVILE IN GENERE  7CONSUMATORE

Se con un'azione individuale può essere chiesto l'accertamento di una responsabilità per causazione di danni, anche qualora non si proponga congiuntamente pure la domanda di condanna al risarcimento di tali danni, il provvedimento che abbia dichiarato inammissibile un'azione di classe richiedente tale accertamento per un gruppo di soggetti (la cd. classe, appunto) non può inficiare la proponibilità della suddetta azione individuale, ovvero non ha alcuna portata decisoria.


Cass. civ. Sez. III, 23/10/2018, n. 26701 

TRASCRIZIONE

L'art. 2643, n. 9, c.c., là dove dispone che sono soggetti all'onere della trascrizione "gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni", si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell'affitto di azienda, di cui all'art. 2562 c.c. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall'art. 1615 c.c. con l'espressione "gestione e godimento della cosa produttiva" e, pertanto, la nozione di "fitto", di cui al detto n. 9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell'affitto di azienda.

Cass. civ. Sez. lavoro, 12/09/2018, n. 22177

LAVORO (RAPPORTO DI)  Permessi e aspettative

L'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista, ex art. 40, D.Lgs. n. 151 del 2001, solo in relazione al caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, con conseguente esclusione del caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (come nella fattispecie, ove la madre è lavoratrice autonoma). In tal caso, pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole, di talché, del tutto coerentemente, la legge prevede nel caso della lavoratrice autonoma la possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel medesimo periodo.

FONTI

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/09/2018, n. 22157

COMUNIONE E CONDOMINIO  Ascensore

A differenza dell'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c.

Cass. civ. Sez. lavoro, 03/09/2018, n. 21562

LAVORO (RAPPORTO DI) Diritti e doveri del lavoratore 

Lavoro 

Nei rapporti di lavoro, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, il tempo libero ha una sua specifica importanza. Peraltro, assumono rilievo sociale accanto alle attività extralavorative, anche quelle relative a un secondo lavoro, sempre che non sia stata concordata un’esclusiva. Ne consegue che se è evidentemente consentito al datore di lavoro, in relazione a sue specifiche esigenze, organizzare l’attività in turni di servizio, ciò nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori con un ragionevole anticipo, così da consentire loro una programmazione del tempo di vita.

Cass. civ. Sez. I Ord., 11/09/2018, n. 22118

BANCHE  Aziende di credito 

RESPONSABILITA' CIVILE 

Nel giudizio avente ad oggetto la domanda del professionista di accertamento della responsabilità della banca per avere la medesima consentito il prelievo di somme depositate su libretti di deposito relativi a procedimenti esecutivi di cui il medesimo professionista sia titolare, a soggetto diverso dal medesimo, va riformata, in quanto erronea, la pronuncia del giudice di merito che, affermata la responsabilità dell'istituto conseguente all'inadempimento dei doveri di identificazione del soggetto operante, provveda a quantificare il danno limitatamente alle sole somme per cui vi sia prova che il professionista sia stato costretto ad un ripianamento dei conti con proprie sostanze. In tal modo la pronuncia di merito incorre nel vizio di falsa applicazione dell'art. 1834 c.c., nella parte in cui prevede l'obbligo della banca depositaria di restituire al depositante le somme versate sui libretti, a nulla rilevando che le stesse non siano di pertinenza del titolare.

Cass. civ. Sez. I Ord., 11/09/2018, n. 22118

BANCHE  Aziende di credito 

RESPONSABILITA' CIVILE 

Nel giudizio avente ad oggetto la domanda del professionista di accertamento della responsabilità della banca per avere la medesima consentito il prelievo di somme depositate su libretti di deposito relativi a procedimenti esecutivi di cui il medesimo professionista sia titolare, a soggetto diverso dal medesimo, va riformata, in quanto erronea, la pronuncia del giudice di merito che, affermata la responsabilità dell'istituto conseguente all'inadempimento dei doveri di identificazione del soggetto operante, provveda a quantificare il danno limitatamente alle sole somme per cui vi sia prova che il professionista sia stato costretto ad un ripianamento dei conti con proprie sostanze. In tal modo la pronuncia di merito incorre nel vizio di falsa applicazione dell'art. 1834 c.c., nella parte in cui prevede l'obbligo della banca depositaria di restituire al depositante le somme versate sui libretti, a nulla rilevando che le stesse non siano di pertinenza del titolare.

Cass. civ. Sez. lavoro, 03/09/2018, n. 21562

LAVORO (RAPPORTO DI) Diritti e doveri del lavoratore 

Lavoro 

Nei rapporti di lavoro, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, il tempo libero ha una sua specifica importanza. Peraltro, assumono rilievo sociale accanto alle attività extralavorative, anche quelle relative a un secondo lavoro, sempre che non sia stata concordata un’esclusiva. Ne consegue che se è evidentemente consentito al datore di lavoro, in relazione a sue specifiche esigenze, organizzare l’attività in turni di servizio, ciò nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori con un ragionevole anticipo, così da consentire loro una programmazione del tempo di vita.

Cass. civ. Sez. lavoro, 05/09/2018, n. 21663

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE 

RESPONSABILITA' CIVILE Danni

In materia di prova del danno aquiliano, nella comparazione delle diverse concause, nessuna delle quali appaia del tutto inverosimile e senza che una sola assuma con evidenza una efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del Giudice valutare quale di esse appaia più probabile che non rispetto alle altre nella determinazione dell'evento.

Tribunale Ascoli Piceno Sent., 24/05/2018

CONTRATTI BANCARI  /USURA

In materia di contratti bancari, la commissione di massimo scoperto assume rilevanza ai fini della verifica del superamento della soglia usura.

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 01/08/2018, n. 20414

SENTENZA CIVILE  Motivazione in genere 

In tema di ricorso per cassazione, la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando la motivazione è solo apparente, cioè quando, anche se graficamente esistente, essa non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Tribunale Padova Sez. I, 23/01/2018

CONTRATTI BANCARI  / USURA

Al fine della verifica dell'usura, si deve considerarsi anche la C.M.S. in quanto onere legato all'erogazione del credito. L'esigenza di una simmetria di metodologia di calcolo del TEGM e del TEG contrattuale non prevale sul dato testuale della legge n. 108/1996 per quanto attiene agli elementi da computare ai fini della verifica dell'usura.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 01/08/2018, n. 20392

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE 

Danno  biologico 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

Le somme eventualmente versate dall'INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000, non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato. Di talché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10, D.P.R. n. 1124 citato, ossia alla individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 01/08/2018, n. 20378

APPELLO CIVILE 

L'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità deve ritenersi ammissibile quando la causa petendi della domanda è costituita dalla lesione di una norma costituzionale o comunitaria.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 20/07/2018, n. 19449

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE 

In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto di cui si chieda la dichiarazione di inefficacia sia un contratto di mantenimento, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà di un immobile in cambio di assistenza morale e materiale, la circostanza che un negozio di tal fatta postuli l'esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti contraenti, legittima la presunzione di conoscenza, da parte dell'acquirente, della situazione debitoria gravante sul soggetto disponente.

Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 23/07/2018, n. 19480

LAVORO (RAPPORTO DI) 

Licenziamento (impugnazione) 

Ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970 per l'esercizio dell'opzione in favore del pagamento dell'indennità sostitutiva dell'ordine di reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza recante la declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, risultando così idonea a riflettere tale situazione di conoscenza qualificata dal collegamento ad un atto formale anche la lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale.

Corte cost., 23/07/2018, n. 173

PENSIONI  Pensione di riposo, in genere 

Questioni di legittimità costituzionale 

In merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 1 e 2° comma, 35, 1° e 2°, e 38, 1° e 2° comma, della Costituzione, dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedono che al lavoratore autonomo che, dopo aver conseguito il requisito per il trattamento pensionistico, abbia continuato la propria attività, versando la relativa contribuzione, non possa essere liquidata una pensione di importo inferiore a quello determinabile alla data del raggiungimento dell'età pensionabile, con esclusione quindi dal computo dei successivi periodi di contribuzione, ove producano effetti riduttivi dell'importo già maturato a tale data, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'art. 3 Cost. Invero, una volta adempiuti i propri obblighi contributivi e conseguiti i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in ottemperanza alle previsioni normative del sistema di appartenenza, anche nei confronti del lavoratore autonomo, la prosecuzione dell'attività lavorativa e della correlata contribuzione dopo la maturazione dei predetti requisiti non può comportare una riduzione del trattamento "virtualmente" conseguito in tale momento.

Cass. civ. Sez. lavoro, 18/07/2018, n. 19089

LAVORO (RAPPORTO DI) 

Licenziamento in genere

La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato dalla contestazione dell'addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente ratione temporis nella disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità, come prevista dal comma quinto dello stesso art. 18 della legge n. 300 del 1970.


Cass. civ. Sez. V Ord., 17/07/2018, n. 18907

CASSAZIONE CIVILE 

Ricorso  (motivi), in genere

Il controllo sul vizio di motivazione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesame del merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Cass. civ. Sez. lavoro, 07/05/2018, n. 10897 CASSAZIONE CIVILE 

Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Corte cost., 23/04/2018, n. 86

LAVORO (RAPPORTO DI) Licenziamento  (reintegrazione nel posto di lavoro)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto 4, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima. La disposizione di cui al novellato art. 18, comma 4, della legge n. 300 citata, invero, con il prevedere che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza all'ordine (immediatamente esecutivo) del giudice, che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, è tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva, una indennità risarcitoria, è coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 25/01/2018, n. 1853 COMUNIONE E CONDOMINIO Assemblea dei condomini (deliberazioni) (impugnazione delle deliberazioni) In materia condominiale le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.

Cass. civ. Sez. III, 04/05/2018, n. 10596 - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE 

In virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In tal senso, sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza. (Nella specie è stata correttamente negata tutela risarcitoria al pregiudizio esistenziale derivato al viaggiatore in conseguenza della soppressione del treno, della mancata coincidenza e di interruzioni di servizio, in quanto non rilevante al punto tale da superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione del diritto leso, imprescindibile ai fini del ristoro del danno in parola.)


Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2018, n. 8881 FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) 

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., e, dunque, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne conosceva la estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, di talché grava, in ogni caso, sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. (Nel caso concreto va cassata la sentenza che, pur ammettendo l'iscrivibilità dell'ipoteca fiscale su beni costituiti in fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c., si è limitata ad escluderne la legittimità senza in alcun modo affrontare la questione della estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari titolanti l'iscrizione ipotecaria de qua, né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell'Agente della riscossione, né quella ulteriore dell'onere probatorio della circostanza medesima gravante sul contribuente ipotecato, stante l'irrilevanza della riferibilità dei debiti medesimi all'esercizio dell'impresa.)

Cass. civ. Sez. I, 25/01/2018, n. 1893 CONCORDATO PREVENTIVO FALLIMENTO Dichiarazione di fallimento (effetti) In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 della L.F., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l'ammissibilità della procedura minore, atteso che l'interesse del reclamante coincide con quello dell'ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d'impresa.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 25/01/2018, n. 1851 IMPUGNAZIONI IN MATERIA CIVILE PROCEDIMENTO CIVILE Cessazione della materia del contendere In tema di procedimento civile, la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che sia venuto meno il dovere del giudice di pronunziare sul merito della domanda creditoria, essendo cessato per le parti l'interesse alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito. Di tale sentenza le parti possono allora dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compresi quelli attinenti alla sussistenza delle ragioni di credito, atteso che è comunque onere della parte, che contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/06/2019, n. 15822

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

SOCIETA' 

Amministratori (azione di responsabilità contro gli)

In tema di responsabilità civile, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione di cui all'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, come si evince, tra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio “direttamente”, che esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità

Cass. civ. Sez. I, 14/06/2019, n. 16117

FALLIMENTO 

Dichiarazione di fallimento in genere

L'imprenditore che proponga ricorso per autofallimento può vedere accolto il ricorso, e dichiarato il fallimento, in quanto sia un imprenditore fallibile e versi in stato di insolvenza: la dichiarazione di fallimento richiede anche in tal caso, e con tutta evidenza la sussistenza dei presupposti fissati in via generale agli artt. 1 e 5, legge fallimentare(R.D. n. 267 del 1942). Ciò che distingue il ricorso per dichiarazione di fallimento da quello volto all'autofallimento non è dunque la latitudine dei presupposti, che sono gli stessi in entrambi i casi, bensì il riparto degli oneri probatori, che, in caso di autofallimento, si atteggiano diversamente dall'ipotesi consueta di fallimento richiesto dal creditore. In sede di ricorso per autofallimento, deve essere l'imprenditore a provare la sussistenza dello stato di insolvenza, in ossequio alle regole generali ed altresì in conformità allo scopo di evitare il possibile abuso nell'accesso alla procedura fallimentare, nella misura in cui si presenta, dall'angolo visuale dello stesso imprenditore, anche come strumento di soluzione della crisi d'impresa.


Cass. civ. Sez. lavoro, 17/12/2020, n. 29007

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Contratto

in genere

La peculiarità del contratto in frode alla legge disciplinato dall'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, mediante gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.


Cass. civ. Sez. V, 28/05/2020, n. 10108

FALLIMENTO  Dichiarazione di fallimento (effetti) 

IMPRESA ED IMPRENDITORE 

La speciale disciplina relativa al fallimento opera in un regime di spossessamento pieno dell'imprenditore insolvente, laddove in caso di procedura di concordato preventivo i beni dell'imprenditore insolvente o in crisi restano di proprietà dell'imprenditore, sotto la vigilanza degli organi della procedura (c.d. spossessamento attenuato). Difatti, il commissario giudiziale (organo della procedura) ha compiti di mera vigilanza e il liquidatore giudiziale, nominato in caso di concordato per cessione dei beni, si occupa della liquidazione dei beni del debitore, senza far venir meno la figura dell'imprenditore o degli organi sociali, che continuano ad essere soggetti passivi degli obblighi tributari e di contabilità. Il liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo. 

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/04/2020, n. 8165

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione (giudizio)

REGIUDICATA CIVILE

L'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico. Detto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.



Cass. civ. Sez. V Ord., 28/05/2020, n. 10166

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)  IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. 


Tribunale Venezia Sez. I, 30/09/2020

LOCAZIONE DI COSE

Sfratto e licenza (procedimento per la convalida)

Il giudice evidenzia che in piena pandemia, l'intimazione di sfratto è contraria al principio di solidarietà ex art. 2, Cost. Ne consegue che, nell'ambito di un contratto di rent to buy, deve essere rigettata l'istanza di rilascio dell'immobile dal momento che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha precluso alla conduttrice di svolgere nei locali la prevista attività turistico-ricettiva, configurandosi tuttavia l'impossibilità sopravvenuta soltanto parziale.

FONTI

Massima redazionale, 2020

Cass. civ. Sez. I Ord., 16/12/2020, n. 28717

CASSAZIONE CIVILE

Ricorso (motivi), in genere

Non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto da quest'ultimo.


Cass. civ. Sez. I Ord., 16/12/2020, n. 28717

CASSAZIONE CIVILE

Ricorso (motivi), in genere

Non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto da quest'ultimo.


Tribunale Venezia Sez. I, 30/09/2020

LOCAZIONE DI COSE

Sfratto e licenza (procedimento per la convalida)

Il giudice evidenzia che in piena pandemia, l'intimazione di sfratto è contraria al principio di solidarietà ex art. 2, Cost. Ne consegue che, nell'ambito di un contratto di rent to buy, deve essere rigettata l'istanza di rilascio dell'immobile dal momento che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha precluso alla conduttrice di svolgere nei locali la prevista attività turistico-ricettiva, configurandosi tuttavia l'impossibilità sopravvenuta soltanto parziale.

FONTI

Massima redazionale, 2020

FALLIMENTO

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2022, n. 20552

L'art. 147, comma 5, L.Fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.