RIFORMA DEL PRECESSO CIVILE

Il Parlamento ha approvato la Legge 26 novembre 2021 n. 206, che prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 151.odt

Presentazione della riforma

Riforma del processo civile  


In esecuzione alla Legge delega 206/2021  è stato emesso il decreto legislativo 10 Ottobre  2022 n 151 qui allegato

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00160/sg 


Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 151.odt

RIFORMA CARTABIA –UNEP BOLOGNA

RIFORMA CARTABIA – UNEP BOLOGNA(1).pdf

163. Contenuto della citazione 

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312].

L'atto di citazione deve contenere [c.p.c. 125, 313]:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio 4;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento 7;

4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394] 8;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125];

7)  L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209] 6.

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La riforma Cartabia, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione, maggior efficienza e sinteticità delle procedure ha modificato, tra gli altri anche l’art. 163.

In seguito alla riforma Cartabia pertanto l’art. 163 sarà così modificato:

 dopo il numero 3) è inserito il seguente «3 bis): l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;»;

al numero 4, dopo le parole «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;

il numero 7) è sostituito dal seguente «7): l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall' art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell' art. 168  bis , con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli  artt. 38 e  167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall' art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le modifiche si applicheranno a far dal 30.6.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30.6.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

168-bis. Designazione del giudice istruttore

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore .

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza 5 2. 

316. Forma della domanda (Giudice di Pace


Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili [c.p.c. 163] 

La domanda si può anche proporre verbalmente di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato al decreto di cui all'articolo 318


319. Costituzione delle parti Giudice di Pace

L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura 

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione .